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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA

STRADA DEI VINI DEI CASTELLI ROMANI

 

Articolo 1

Costituzione

 

E' costituita tra aziende agricole e vitivinicole singole o associate, organizzazioni professionali agricole, consorzi di tutela dei vini a D.O., aziende artigiane, commerciali, la Camera di Commercio di Roma, pubbliche amministrazioni, Enti di Ricerca, Enti parco, Enti ed Associazioni una Associazione senza scopo di lucro denominata “ Associazione per la Gestione della Strada dei Vini dei Castelli Romani”.

Articolo 2
Sede

L’ Associazione ha sede presso la Camera di Commercio di Roma, in Via de’ Burro’ 147. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi operative e/o succursali, uffici e punti informazione.

Articolo 3
Durata

La durata dell’Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4
Oggetto

L’Associazione ha per oggetto la gestione della Strada dei Vini dei Castelli Romani, istituita e riconosciuta dalla Regione Lazio ai sensi della vigente legislazione. Perseguirà tale oggetto attraverso:

a.      la sensibilizzazione degli operatori del settore vitivinicolo e di tutti i potenziali associati alla Strada;

b.      la gestione del Regolamento della Strada;

c.       la predisposizione di un Piano di attività predisposto con cadenza triennale;

d.      la gestione dei rapporti con le amministrazioni interessate, altre Strade del Vino od altri itinerari tematici territoriali; in particolare l’Associazione è impegnata a riferire all’amministrazione Regionale del Lazio con cadenza annuale sul funzionamento della Strada e sulla realizzazione del programma di attività;

e.       la promozione presso il pubblico dei contenuti della Strada, anche attraverso il logo ufficiale della Strada;

f.        la gestione di un sistema di  controllo dei requisiti minimi degli associati secondo le rispettive categorie, ai sensi di quanto stabilito dalle vigenti leggi e regolamenti regionali;

g.       la promozione di un percorso di miglioramento della qualità proposto in forma volontaria agli associati;

h.       la gestione di ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della Strada;

i.         la presentazione di domande alla Amministrazione Regionale del Lazio per la concessione di incentivi per le imprese associate;

j.        la promozione di studi, indagini, iniziative commerciali e pubblicitarie, che servano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei beni e servizi nei settori di competenza;

k.      quant'altro ritenuto utile e consono al perseguimento degli scopi associativi.

 

L’Associazione assume inoltre ogni competenza relativa a:

  • rappresentare in ogni sede la Strada;

  • gestire campagne d'informazione e di promozione per una maggior valorizzazione della Strada in ambito nazionale ed internazionale;

  • gestire direttamente o coordinare le  eventuali attività di tipo didattico, espositivo o museale relativo alla Strada;

  • gestire direttamente o coordinare  i punti di informazione della Strada.

 

Per il conseguimento del proprio oggetto l’Associazione potrà svolgere tutte le attività strumentali alla sua realizzazione. E così potrà:

aa.    stipulare con la P.A., enti o soggetti privati, le convenzioni ed i contratti relativi all'iniziativa assunta;

bb.   compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

cc.     rappresentare gli associati nei rapporti con la P.A., enti o qualsiasi altro soggetto con cui l’Associazione  possa entrare in rapporto per l'attuazione degli scopi sociali.

Articolo 5
Soci

Possono aderire all’Associazione oltre a tutti i componenti del Comitato Promotore della Strada:

  • le aziende vitivinicole, singole o associate, titolari di particelle vitate iscritte agli albi delle denominazioni di origine interessate dalla Strada;
  • le aziende locali del settore agricolo interessato;
  • le organizzazioni professionali agricole;
  • i consorzi di tutela dei vini operanti nel territorio della Strada;
  • le aziende produttrici di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali;
  • gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università;
  • gli enti parco operanti nel territorio della Strada;
  • gli operatori economici, gli enti e le associazioni operanti nel campo culturale, turistico ed ambientale interessati alla realizzazione della Strada;
  • le Associazioni di Consumatori;
  • Istituti e Consorzi di ricerca.

I Soci si distinguono in:

-         Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione;

-         Soci ordinari: sono coloro che saranno ammessi dopo la data di costituzione dell’Associazione.

Articolo 6
Obblighi dei soci

I soci sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dall’Associazione.

In particolare ogni socio è obbligato:

  1. a versare una quota di ammissione iniziale;
  2. a versare una quota fissa annuale determinata secondo le necessità ed i risultati di bilancio ed in conformità a quanto previsto nel presente statuto;
  3. a versare una quota proporzionale ai servizi ricevuti;
  4. a versare eventuali quote straordinarie necessarie a far fronte a spese aventi tale carattere;
  5. ad osservare ed eseguire le deliberazioni degli organi sociali;
  6. ad osservare ed eseguire il regolamento della Strada ivi incluse tutte le disposizioni inerenti all’uso del Logo e dell’immagine coordinata della Strada.

Le quote fisse sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri di seguito precisati:

  • per gli Enti e le pubbliche amministrazioni in funzione della rispettiva partecipazione alla Strada;
  • per le imprese: in funzione della dimensione produttiva (superficie coltivata);
  • per le organizzazioni e le categorie professionali: secondo una quota unica definita su base annua.

Le quote sociali annuali saranno versate all’inizio di ogni esercizio sociale. Nel caso di ammissione in corso d’anno, il nuovo associato sarà tenuto al versamento dell’intera quota annuale.

Articolo 7
Ingresso di nuovi soci

La domanda di ammissione a socio deve essere redatta per iscritto e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'ingresso dei nuovi soci potrà avvenire su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che verificherà la presenza dei requisiti richiesti dalla l.r. 21/01 e dal successivo regolamento ai fini dell’ammissione.

Articolo 8
Recesso ed esclusione soci

I soci possono recedere dall’Associazione, mediante lettera raccomandata A.R. inviata al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso sarà efficace trascorsi trenta giorni dalla ricezione. I soci possono essere esclusi dalla dell’Associazione, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di:

  1. estinzione, messa in liquidazione, fallimento, o apertura di altra procedura concorsuale;

  2. inadempimento agli obblighi sanciti dalla legge, dal presente statuto, o dal regolamento dell’Associazione;
  3. inosservanza degli obblighi fissati dall’Associazione o inadempimento alle obbligazioni assunte in suo nome e/o per suo conto dall’Associazione;
  4. morosità nei pagamenti delle quote;
  5. danno morale o materiale recato all’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre escludere dall’Associazione e dalla fruizione dei servizi della Strada i soci delle categorie professionali per i quali siano venuti a mancare i requisiti obbligatori identificati dal Regolamento della Strada e che non si siano messi in regola in seguito ad avviso di violazione del Regolamento in un congruo periodo di tempo stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'escluso. Sia nel caso di recesso, sia nel caso di esclusione, il socio non ha alcun diritto alla liquidazione della quota, né alla restituzione di quanto versato, a qualsiasi titolo, all’Associazione. Le conseguenze della mora operano per l'associato che, invitato mediante lettera raccomandata A.R. per due volte consecutive a mettersi in regola con il pagamento dei contributi sociali, non vi provveda entro 15 giorni dalla data del ricevimento della seconda notifica. I soci recedenti o esclusi restano responsabili per tutte le obbligazioni assunte o derivanti dalle convenzioni e dai contratti stipulati fino al momento in cui il recesso o l'esclusione siano divenuti efficaci. Da quel momento i soci receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni dell’Associazione.

Articolo 9
Patrimonio e bilanci

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all’art.6, dagli avanzi netti di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo. Anche a seguito dell’ingresso di nuovi soci dovranno essere mantenuti i quorum richiesti dalla L.R. 21/01. Il Bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno e dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il Bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 31 ottobre dell’anno precedente. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, restando vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 10
Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente e i Vice Presidenti;
  4. il Collegio Sindacale.

Articolo 11
Assemblea

L'assemblea ordinaria dell’Associazione è composta da tutti i soci. L’Assemblea straordinaria è composta solo dai soci fondatori, ove esistenti. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante, in via alternativa, raccomandata A.R., messaggio telefax o di posta elettronica,  telegramma.

L'assemblea deve essere comunque convocata nel caso ne sia fatta richiesta scritta da parte di un terzo dei soci e siano indicati gli argomenti da trattare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione, oltre al luogo, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed, in sua mancanza, da altro consigliere o socio designato dagli intervenuti. Questi eleggono anche il segretario. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci, sia in proprio sia mediante delega da conferire ad altri soci, ogni socio non può avere più di due deleghe.

Articolo 12
Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti purchè sia favorevole anche la maggioranza dei soci fondatori presenti. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci presenti purchè sia favorevole anche la maggioranza dei soci fondatori presenti. L'assemblea ordinaria ha competenza generale e, fra l'altro, provvede:

a.       alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei componenti ed i compensi;

b.      alla nomina del Collegio sindacale, determinandone i compensi;

c.       all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché delle relazioni del Consiglio;

d.      alla deliberazione su altre materie ad essa attribuite dalla legge o ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o attribuite dal presente statuto.

Articolo 13
Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei soci fondatori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci . In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con l’intervento di almeno un terzo dei soci fondatori e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti . L'assemblea straordinaria delibera su tutte le modifiche statutarie, sulla liquidazione e sull'approvazione e modificazione del regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

Articolo 14
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di consiglieri, variabile da nove a undici, secondo quanto determinato dall'assemblea.

Le categorie vitivinicole esprimono da cinque a sei consiglieri.

Gli Enti e le altre categorie da quattro a cinque consiglieri.

I componenti del consiglio durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili solo una volta e possono essere scelti, anche, tra soggetti non soci.

Il Consiglio elegge con maggioranza qualificata il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente deve essere espressione del sistema agricolo e vitivinicolo interessato dalla Strada dei Vini. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente quando ritenuto necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro componenti e qualora questi indichino gli argomenti da trattare. Il Consiglio si costituisce e delibera con la maggioranza dei consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio è consentita la partecipazione facoltativa e senza diritto di voto di un soggetto rappresentante degli Enti Territoriali soci interessati.

L'avviso di convocazione deve essere inviato alternativamente a mezzo raccomandata A.R., messaggio telefax o di posta elettronica o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione; esso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi d'urgenza, la convocazione può avvenire almeno quarantotto ore prima della riunione.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatte salve le competenze attribuite all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

Al Consiglio sono attribuiti, fra l'altro, i seguenti compiti:

a.       eseguire le deliberazioni dell'assemblea e vigilare sull'osservanza dello statuto e del regolamento;

b.      gestione del Regolamento della Strada e del relativo sistema di controllo;

c.       predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;

d.      determinare e riscuotere i contributi annuali e straordinari dei soci, provvedere alle esigenze economiche dell’Associazione e compiere le operazioni finanziarie necessarie al perseguimento dello scopo consortile;

e.       erogare le somme occorrenti per gli scopi associativi;

f.        assumere o licenziare dipendenti, determinandone mansioni, durata e retribuzione;

g.       avvalersi dell'opera di collaboratori, professionisti, consulenti per la realizzazione degli scopi associativi ed in particolare nominare un Comitato Tecnico-Scientifico;

h.       erogare contributi per il miglioramento dei servizi offerti;

i.         stipulare convenzioni e contratti; assumere obbligazioni, oneri ed impegni;

j.        compiere qualsiasi operazione bancaria, contrarre prestiti, mutui, finanziamenti;

k.      concedere garanzie;

l.         promuovere o resistere in giudizi o procedimenti tributari ed amministrativi;

m.     nominare un direttore operativo a cui delegare, determinandone i limiti, alcune delle competenze necessarie alla gestione ordinaria dell’Associazione;

n.       individuare avvenimenti e iniziative da promuovere o alle quali aderire;

o.      istituire succursali, sedi operative e punti informazione.

Articolo 15
Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione eleggere sempre tra i propri componenti – eventualmente muniti di delega a norma dell’articolo precedente – più Vice Presidenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, tutelando il nome e il logo della Strada dei vini, nonché gli interessi degli associati.

 

Il Presidente:

a)      convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;

b)      adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;

c)      propone al Consiglio la nomina del Direttore e l’eventuale assunzione di personale;

d)      conferisce eventuali incarichi professionali e collaboratori, sentito il Consiglio;

e)      vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio;

f)        conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16
Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dell’Associazione e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. All'atto della nomina, l'assemblea designa anche il Presidente del collegio. I Sindaci controllano la regolarità della tenuta della contabilità, la legittimità degli atti dell’Associazione e redigono la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Articolo 17
Scioglimento

L’Associazione si scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazione dell'assemblea straordinaria, o per qualunque altra causa prevista dalla legge. In conseguenza dello scioglimento l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Al termine della liquidazione, i liquidatori provvederanno alla devoluzione del residuo fondo tra i soci in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al fondo stesso.

Articolo 18
Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie eventualmente insorte tra i soci o tra l’Associazione ed i soci, saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento per l’Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che precederà in via rituale e di diritto.

Articolo 19
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia di associazioni volontarie.

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